Da Luglio 2016 il Canone RAI si paga in bolletta
A partire da luglio 2016 il Canone di abbonamento alla televisione per uso privato viene rateizzato nella bolletta elettrica.
L’importo del canone per l’anno in corso è pari a 90€ e viene addebitato indipendentemente dal numero di televisori posseduti, suddividendolo in 10 rate mensili da gennaio ad ottobre.
Per maggiori dettagli e informazioni è possibile consultare il sito dell’Agenzia delle Entrate o della Rai.
Domande più frequenti
Chi paga il canone RAI?
Devono pagare il canone tutte le persone che abbiano uno o più apparecchi televisivi, indipendentemente dall’utilizzo, secondo l’art 1 del R.D.L. del 21/02/1938 n. 246. Per saperne di più, puoi consultare la Sentenza costituzionale 12/5/1988 n. 535 – Sentenza Corte di Cassazione 3/8/1993 n.8549.
Uso il televisore solo come monitor per il computer o per vedere videocassette. Devo pagare il canone?
Si. L’obbligo al pagamento del canone deriva dalla detenzione di uno o più televisori abilitati a ricevere il segnale audio/video attraverso la piattaforma terrestre e/o satellitare, indipendentemente dalla qualità o quantità di utilizzo. Per approfondimenti vedi l’art. 1 del R.D.L. del 21/02/1938 n. 246 e la Sentenza Corte Costituzionale 12/5/1988 n. 535 – Sentenza Corte di Cassazione 3/8/1993, n.8549.
Qual è l’importo del canone?
L’importo del canone TV è di 90 euro.
Nella mia bolletta saranno addebitati pagamenti arretrati relativi all’anno precedente?
Si, è possibile che vengano addebitate in bolletta anche rate di competenza dell’anno precedente.
Non ho alcun apparecchio televisivo. Come faccio a non pagare il canone?
Devi presentare una dichiarazione all’Agenzia delle Entrate. La modulistica e le istruzioni per la compilazione sono disponibili sul sito dell’Agenzia delle Entrate, nella sezione “CANONE TV – Casi di esonero”. Potrai presentare la Dichiarazione rispettando i seguenti termini:
– Richiesta di esonero per l’intero anno: dal 1° luglio anno precedente al 31 gennaio anno in corso;
– Richiesta di esonero per il secondo semestre: dal 1° febbraio al 30 giugno dell’anno in corso.
La Dichiarazione di non detenzione ha valore solo per l’anno di riferimento, quindi se non entri in possesso di un televisore dovrai ripresentarla ogni anno. Se non la presenti, scatterà nuovamente la presunzione di detenzione e ti sarà addebitato il canone nella bolletta elettrica.
Chi è esente dal pagamento dek Canone RAI?
Per conoscere quali sono le categorie esenti dal pagamento del canone, puoi consultare il sito dell’Agenzia delle Entrate, nella pagina “Canone TV – Casi particolari di esonero”.
Come faccio a presentare la Dichiarazione sostitutiva di non detenzione?
Puoi presentare la Dichiarazione sostitutiva tramite:
– l’applicazione web presente sul sito dell’Agenzia delle Entrate (ti sarà richiesta la registrazione ai servizi telematici di Fisconline);
– un intermediario abilitato alla presentazione telematica;
– plico in forma cartacea spedito con raccomandata senza busta al Sat – c.p.22 Torino – allegando una copia di un documento di riconoscimento in corso di validità.
La Dichiarazione sostitutiva, se inviata per via telematica, si considera presentata nella data della ricevuta telematica rilasciata dall’Agenzia delle Entrate; se inviata tramite posta si considera presentata nella data indicata dal timbro postale. Per la modulistica puoi consultare il sito dell’Agenzia delle Entrate.
Come ottenere il rimborso?
Per richiedere il rimborso è necessario compilare un apposito modulo che puoi trovare, insieme alle relative istruzioni, sul sito dell’Agenzia delle Entrate, nella pagina dedicata a “CANONE TV – Rimborso”. Sarà l’Agenzia delle Entrate, dopo un tempo tecnico per effettuare i dovuti controlli, a comunicare alle imprese elettriche l’eventuale accredito da effettuare a titolo di rimborso.
A chi devo inviare la richiesta di rimborso?
Puoi presentare la richiesta di rimborso compilando il modello disponibile sul sito dell’Agenzia delle Entrate e inviandolo:
con trasmissione telematica tramite l’applicazione web disponibile sul sito stesso dell’Agenzia delle Entrate (ti sarà richiesta la registrazione ai servizi telematici di Fisconline; in alternativa puoi avvalerti di un intermediario abilitato alla presentazione telematica);
in forma cartacea tramite raccomandata all’indirizzo Agenzia delle entrate – Direzione provinciale 1 di Torino – Ufficio Torino 1 – Sportello abbonamenti TV – casella postale 22 – 10121 Torino, allegando una copia di un documento di riconoscimento in corso di validità.
La richiesta di rimborso si considera presentata nella data di spedizione risultante dal timbro postale.
Quando posso chiedere il Rimborso?
Puoi chiedere il rimborso nei seguenti casi (ogni motivazione corrisponde al codice numerico che deve essere inserito nell’apposito box presente nel modulo):
1. se hai presentato nei termini previsti la Dichiarazione sostitutiva che attesta che tu o un altro componente della tua famiglia anagrafica avete più di 75 anni e un reddito famigliare complessivo non superiore a 6,713,98 €.
2. se hai presentato nei termini previsti la Dichiarazione sostitutiva di esenzione per effetto di convenzioni internazionali in tuo possesso o di un componente della tua famiglia anagrafica.
3. se tu o un componente della tua famigli anagrafica avevate già pagato in altri modi il canone (per esempio, mediante l’addebito sulla pensione).
4. se hai pagato il canone mediante addebito sulla fattura elettrica e lo stesso canone è stato pagato anche mediante addebito in fattura relativa a un’utenza elettrica intestata ad un altro componente della tua stessa famiglia anagrafica.
5. se tu o un componente della tua famiglia anagrafica avete presentato nei termini previsti la Dichiarazione sostitutiva di non detenzione di apparecchi televisivi.
6. altri motivi diversi dai precedenti.
Nell’apposito spazio presente nel modulo è inoltre possibile inserire una sintetica descrizione del motivo per cui richiedi il rimborso del canone.
Per maggiori chiarimenti consulta il sito dell’Agenzia delle Entrate.
È possibile richiedere il rimborso per il pagamento di anni precedenti?
No, poiché con il modello presente sul sito dell’Agenzia delle Entrate è possibile chiedere solo il rimborso dei pagamenti del Canone TV effettuati a partire dall’anno 2016 mediante addebito nelle fatture per la fornitura di energia elettrica.
Come riceverò il rimborso del Canone non dovuto?
Verificato il diritto al rimborso a cura dell’Agenzia delle Entrate, lo stesso avverrà con accredito in bolletta.