INFORMATIVA SUL SERVIZIO DI TUTELA DELLA VULNERABILITÀ NEL GAS

In attuazione di quanto previsto dal Decreto Legge 176/22 e dalla Delibera ARERA 100/23 e loro s. m. e i., il servizio di tutela gas verrà rimosso con effetto dal 1 gennaio 2024.

Il Decreto-legge 9 agosto 2022, n. 115 convertito con legge 21 settembre 2022, n. 142, prevede che venga definito come “cliente vulnerabile di gas naturale”, il cliente civile che ricada almeno in una delle seguenti categorie:

a) soggetto che si trova in condizioni economicamente svantaggiate ai sensi dell’articolo 1, comma 75, della legge 4 agosto 2017, n. 124 (cosiddetto “Bonus sociale per disagio economico”);
b) soggetto con disabilità ai sensi dell’articolo 3 della legge 5 febbraio 1992, n. 104;
c) soggetto le cui utenze sono ubicate in strutture abitative di emergenza a seguito di eventi calamitosi;
d) soggetto di età superiore ai 75 anni.

Tali categorie specifiche di clienti hanno quindi diritto, ai sensi della Delibera ARERA 64/09 (TIQV), al cosiddetto “servizio di tutela della vulnerabilità”, caratterizzato da condizioni contrattuali ed economiche definite periodicamente dalla stessa Autorità, ed in particolare:

  • le condizioni contrattuali sono pari a quelle previste per le offerte PLACET di gas naturale, disciplinate ai sensi degli articoli 4, 5, e da 7 a 12 della deliberazione 555/2017/R/com e di cui al comma 13.6 dell’Allegato A alla deliberazione 501/2014/R/com.
  • Le condizioni economiche vengono invece definite secondo un prezzo variabile aggiornato mensilmente da ARERA.

Per accedere al “servizio di tutela della vulnerabilità” è necessario che:

  • I clienti già in fornitura nel servizio di tutela gas ed in possesso dei requisiti di cui ai punti a), c) e d) che precedono, non facciano nulla. L’informazione relativa al requisito posseduto è infatti verificata in automatico dal SII o dal Distributore locale e, pertanto, il servizio di tutela della vulnerabilità verrà applicato in automatico dal 1 gennaio 2024;
  • I clienti già in fornitura nel servizio di tutela gas o nel mercato libero, in possesso del requisito di cui ai punti b) che precede, certifichino all’esercente la vendita il possesso di tale requisito, tramite il Modulo 1
  • i nuovi clienti del mercato libero certifichino all’esercente la vendita il possesso di tali requisiti tramite il Modulo 2

 

Maggiori informazioni

Per ulteriori informazioni sui diritti dei clienti vulnerabili consulta sito di ARERA.